L’Europa è particolarmente ricca di prodotti alimentari la cui qualità è intimamente legata all’origine geografica, alle tradizioni e alle esperienze consolidate nel tempo. Per tali ragioni l’Unione Europea ha inteso tutelare la qualità di alcuni prodotti agricoli e alimentari con l’introduzione dei marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta).
In base alla normativa comunitaria, per classificare un olio come extravergine è necessaria, oltre al rispetto di determinati parametri chimico-fisici, la totale assenza di difetti organolettici e la presenza di attributi positivi quali il fruttato, l’amaro e il piccante; non è invece richiesto, anche nel caso di un origine 100% italiana, che il profilo organolettico corrisponda ad un qualche parametro di tipicità.
Per essere considerato extravergine DOP o IGP, invece, un olio deve rispettare specifiche norme disciplinari che, per ciascuna denominazione, definiscono le condizioni e i requisiti alla base della tipicità:
Per ottenere il certificato di conformità al Disciplinare di Produzione è inoltre necessario sottoporre ogni partita di olio sfuso destinata a diventare DOP o IGP al controllo di un organismo indipendente che ne verifica la tracciabilità e la conformità ai rispettivi parametri analitici e organolettici.
Inoltre, per alcune DOP e IGP si è costituito un Consorzio di Tutela che, oltre a promuovere il prodotto, ha il compito di controllare sul mercato che l’origine protetta venga indicata sulla confezione nel rispetto delle regole.
Alla luce di quanto sopra è evidente che il mercato degli oli DOP e IGP non possa che essere circoscritto ad una nicchia all’interno della quale la filosofia della qualità è ben differente da quella relativa al mercato dell’olio extravergine di largo consumo.
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